Statuto

ART. 1

 E’ costituita l’Associazione Sportiva denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORRE BIANCA”

 

ART. 2

 Essa ha sede in Messina Villaggio Torre Faro via Lanterna n.43/A.

 

ART. 3

L’Associazione ha carattere apolitico e non ha fini di lucro.

L’ Associazione si propone:

a) di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica di tutti gli sport in genere nell’ambito di una attività sportiva dilettantistica, di provvedere alla preparazione fisica generale e specifica dei soci in base alle esigenze dell’attività sportiva prescelta e garantire le pari opportunità secondo i principi democratici in conformità a quelli fondamentali emanati dal Coni e dalla Fidal.

b) di provvedere alla tutela dei soci in relazione a partecipazioni a gare o ad altre manifestazioni;

c) di curare gli interessi dei soci nei rapporti con Enti organizzatori delle manifestazioni, nonché nei rapporti con i costruttori ed i rivenditori, al fine di ottenere facilitazioni per l’acquisto delle attrezzature sportive.

Organizza altresì campionati e manifestazioni sportive sollecitando l’interesse delle Autorità ed Enti a problemi dello sport. Promuove, inoltre, dibattiti, incontri, studi ed altre iniziative tendenti alla formazione psicofisica delle persone.

La detta Associazione è inoltre aperta ad altri interessi ed attività di tipo ricreativo e culturale esercitando la propria attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra sport ad alto livello e quello di base e assicurando, nel contempo, ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva, il tutto inserito anche in un complesso svolgimento di attività didattica.
L’Associazione intende svolgere attività sportive curando l’affiliazione alle varie Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dalla Fidal e di conformarsi alle loro norme e alle loro direttive.

L’associazione, in quanto soggetta all’ordinamento sportivo, deve esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

 

ART. 4

L’Associazione ha la durata illimitata.

 

ART. 5 

 Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrato dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale compresi gli introiti prodotti dai tesserati che possono praticare attività motorie e/o sportive secondo le modalità stabilite dal C.D..

 

 

ART. 6

L’esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni verranno predisposti dal consiglio di esercizi Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

 

 

ART. 7

All’associazione si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che destinazione o la la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

ART. 8

L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 9

L’associazione deve garantire disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

 

ART. 10

L’Associazione ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

 

ART. 11

L’associazione deve garantire l’eleggibilità libera degli organi amministrativi: il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile; la sovranità dell’Assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative d dei bilanci o rendiconti;

 

ART. 12

Ai soci dell’Associazione è vietato la trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

 

ART. 13

L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale.

 

ART. 14

All’interno dell’Associazione esistono le seguenti categorie di soci:

  1. Soci Fondatori
  2. Soci Ordinari

 

 

ART. 15

Soci fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione e ne fanno parte a vita, salvo rinunzia.

 

 

ART. 16

I soci ordinari, di qualsiasi età, partecipano attivamente alla vita associativa, possono praticare attività motorie e/o sportive e possono frequentare i locali dell’Associazione con le modalità stabilite dal C.D.. La domanda di ammissione dei soci ordinari deve essere presentata al C.D. ed esitata dallo stesso entro 30 gg., trascorsi i quali, in assenza di provvedimento di ammissione è ritenuta tacitamente rifiutata. I Soci ordinari che hanno diritto al voto in Assemblea dei soci e possono rivestire cariche sociali sono solo coloro i quali hanno raggiunto la maggiore età. Il C.D. stabilisce annualmente una quota associativa che i soci ordinari versano all’atto dell’ammissione o del rinnovo.

 

 

 

ART. 17

All’atto dell’ammissione i soci hanno i dovere di impegnarsi a rispettare le tradizioni di dignità, lealtà e cameratismo che le discipline sportive impongono e, in particolare, quella in specie, hanno di contro il diritto di usufruire del principio di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati.

 

ART. 18

Il socio che deroga ai principi morali di cui al precedente articolo potrà essere espulso dall’Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può erogare le sanzioni della multa o della sospensione temporanea dell’attività, a suo insindacabile giudizio.

 

 

ART. 19

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indignità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei Soci.

 

 

ART. 20

Sono organi dell’Associazione:

L’assemblea dei soci ed il consiglio Direttivo.

 

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

 

ART. 21

L’Assemblea elegge membri del Consiglio Direttivo:

-approva bilancio, preventivo e consuntivo, delibera sull’indirizzo generale dell’attività sociale.

Delibera e modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su quanto altro ad essa sto dal Consiglio Direttivo.

 

 

ART. 22

L’Assemblea si riunisce annualmente; la stessa viene convocata dal presidente di sua iniziativa, per espressa delibera del Consiglio Direttivo, o a seguito di formale richiesta di almeno 1/3 del soci.

 

 

ART. 23

L’Assemblea dei soci viene convocata mediante un avviso – riportante l’ordine del giorno dei lavori, la data, il luogo e l’ora della riunione in 1^ e 2^ convocazione – da affiggersi nella bacheca della sede sociale secondo i seguenti termini: 15 giorni prima per l’Assemblea straordinaria e 8 giorni prima per l’Assemblea ordinaria. A discrezione del C.D. vengono inoltre valutate le seguenti modalità: lettera brevi manu e comunicazione all’indirizzo di posta elettronica. Si precisa, che nel caso di comprovate ragioni d’urgenza la convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica fino a 48 ore prima.

 

ART. 24

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione si ha valida costituzione indipendentemente dal numero delle presenze.

 

 

ART. 25

I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega. Allo stesso socio non possono essere conferite più di due deleghe.

 

 

ART. 26

Ogni socio ha la facoltà di chiedere la inclusione di argomenti all’ordine del giorno, purché a relativa proposta pervenga al Consiglio Direttivo con almeno tre giorni di anticipo. La inclusione dei nuovi argomenti all’ordine del giorno e la loro discussione è decisa dal consiglio Direttivo.

 

ART. 27

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina il Segretario e gli scrutatori.

 

 

ART. 28

Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all’assemblea.

 

 

ART. 29

Delle riunioni dell’assemblea viene redatto su apposito libro il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e, eventualmente, dagli scrutatori.

 

 

ART. 30

L’Assemblea delibera in merito all’importo della tassa di iscrizione e delle quote annuali di associazione.

 

 

ART. 31

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno due terzi dei soci, in prima convocazione. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei soci.

Per deliberare sulle modifiche allo statuto, sullo scioglimento della società e devoluzione del patrimoni occorre il voto favorevole di almeno meta più uno dei soci che per l’occasione si riuniranno in una assemblea cosiddetta “straordinaria”.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

ART. 32

Il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, promuove tutte le iniziative opportune al raggiungimento degli scopi sociali, redige, approva e presenta all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi, delibera sulla ammissione dei soci, stabilisce la quota sociale, ha ampie facoltà in merito alla gestione ordinaria e straordinaria; decide su quanto demandato al suo esame.

 

ART. 33

 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, o almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al preventivo, al consuntivo ed alla quota sociale.

 

ART. 34

Le riunioni del C.D. sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

 

ART. 35

 Il consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri:

il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere.

 

ART. 36

 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni di uno dei suoi componenti, viene eletto consigliere la persona che nell’ultima assemblea elettiva ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora non ci siano altri candidati in elenco è necessario procedere con altra elezione. Se la persona dimissionaria coincide con il Presidente bisognerà indire, prima possibile, una assemblea ordinaria dei soci.

 

ART. 37

 Presidente ha legale rappresentanza della Associazione di fronte allo Stato, pubbliche amministrazioni, società, Enti, privati, sovrintende alla gestione della associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea.

Firma i documenti e gli atti che importano impegni per l’associazione, è autorizzato a riscuotere dalle pubbliche amministrazioni, società Enti, privati, somme di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza liberatoria, interviene nei pubblici giudizi e negli atti legali di donazione e lascito.

Per quanto contemplato nel presente articolo il Presidente può dare formale del al vice Presidente che ne assume le funzioni anche in caso di sua assenza o impedimento.

 

ART. 38

Per l’attività sportiva la Società si avvarrà di tecnici che potranno essere scelti anche fra i soci e che verranno regolarmente retribuiti.

 

N.B. Lo Statuto in originale è consultabile presso la sede sociale.